Regime fiscale del podologo
Aumentano le prestazioni sanitarie esenti dall’Iva
Un decreto del ministero della Salute riformula
il contenuto dell’articolo 10 n. 18, del Dpr n. 633 del 1972
Con il decreto 17 maggio 2002 del ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto ed entrato in vigore il 28 agosto, sono state apportate sostanziali modifiche al trattamento tributario, ai fini Iva, applicabile alle prestazioni sanitarie, o meglio è stato ampliato il regime di esenzione previsto per quest’ultime.
Il decreto consta di due soli articoli.
Nel primo viene stabilito che, ai sensi dell’articolo 10, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972 (il testo che disciplina l’Iva), sono esenti dall’imposta le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 1265 del 1934), e successive modificazioni, anche da parte di:
– esercenti le professioni di biologo e psicologo
– esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge n. 409 del 1985
– operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
Inoltre, è previsto che le medesime prestazioni sanitarie sono esenti dall’Iva anche se rese da cittadini italiani e stranieri che esercitano una delle professioni (o arti ausiliarie) citate, in base ai titoli conseguiti nell’Unione europea e nei Paesi extracomunitari e riconosciuti, per l’esercizio professionale, ai sensi della legge n. 752 del 1984, del Dlgs n. 286 del 1998 e del Dpr n. 394 del 1999.
Nell’articolo 2 viene coerentemente abrogato il decreto interministeriale (Sanità e Finanze) 21 gennaio 1994, che individuava le professioni sanitarie esenti ai fini Iva. Prima di evidenziare le differenze rispetto alla precedente disciplina, è opportuno chiarire quanto disciplinato sia dall’articolo 10, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972, sia dal decreto interministeriale del 1994.
L’articolo 10, n. 18), prevede che sono esenti dall’Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione resa alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Sostanzialmente, il nuovo decreto interministeriale, nel sopprimere il precedente, estende la disposizione di cui al citato articolo 10.
Ciò è in linea con la normativa relativa alle professioni sanitarie, e, più precisamente, con la legge n. 251 del 2000 (articolo 6, comma 1), che ha integrato e raggruppato le figure professionali di cui al Dlgs n. 502 del 1992 (articolo 6, comma 3).
Queste figure sono state recentemente definite dal decreto 29 marzo 2001 del ministro della Salute. Tra esse vi rientrano:
– le professioni sanitarie di carattere infermieristico e di ostetrico
– le professioni sanitarie di natura riabilitativa quali il podologo, il fisioterapista, il logopedista, l’ortottista-assistente di oftalmologia, il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, il terapista occupazionale, l’educatore professionale
– le professioni tecnico sanitarie articolate nelle aree tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale. Nella prima vi rientrano il tecnico audiometrista, il tecnico sanitario di laboratorio di biomedica, il tecnico sanitario di radiologia medica, il tecnico di neurofisiopatologia. Nella seconda sono ricompresi il tecnico ortopedico, il tecnico audioprotesista, il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare, l’igienista dentale, il dietista
– le professioni tecniche della prevenzione, tra le quali sono incluse quelle del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, l’assistente sanitario.
Il decreto del 1994 stabiliva l’esenzione dall’Iva per le professioni sanitarie di biologo e psicologo, e, relativamente alle prestazioni rese da terapista della riabilitazione, ortottista, logopedista, massaggiatore e massoterapista diplomato, podologo, soltanto nell’eventualità in cui le stesse fossero state erogate su “prescrizione medica”.
Pertanto, rispetto alle precedenti disposizioni, il decreto attualmente in vigore, oltre ad ampliare le figure professionali a cui si rende applicabile la norma di esenzione, non prevede neanche che alcune di esse possano fruirne soltanto in presenza del rilascio della prescrizione medica.
Infine, un’altra differenza è data dal fatto che, oggi, le prestazioni sanitarie su elencate si considerano esenti dall’Iva, anche se rese da operatori professionisti (italiani e stranieri) che hanno conseguito il titolo in altri Paesi, sempre che gli stessi titoli siano riconosciuti in Italia ai fini dell’esercizio professionale.
Il regime fiscale del Podologo
Aumentano le prestazioni sanitarie esenti dall’Iva
Un decreto del ministero della Salute riformula
il contenuto dell’articolo 10 n. 18, del Dpr n. 633 del 1972
Con il decreto 17 maggio 2002 del ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto ed entrato in vigore il 28 agosto, sono state apportate sostanziali modifiche al trattamento tributario, ai fini Iva, applicabile alle prestazioni sanitarie, o meglio è stato ampliato il regime di esenzione previsto per quest’ultime.
Il decreto consta di due soli articoli.
Nel primo viene stabilito che, ai sensi dell’articolo 10, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972 (il testo che disciplina l’Iva), sono esenti dall’imposta le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto n. 1265 del 1934), e successive modificazioni, anche da parte di:
– esercenti le professioni di biologo e psicologo
– esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge n. 409 del 1985
– operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
Inoltre, è previsto che le medesime prestazioni sanitarie sono esenti dall’Iva anche se rese da cittadini italiani e stranieri che esercitano una delle professioni (o arti ausiliarie) citate, in base ai titoli conseguiti nell’Unione europea e nei Paesi extracomunitari e riconosciuti, per l’esercizio professionale, ai sensi della legge n. 752 del 1984, del Dlgs n. 286 del 1998 e del Dpr n. 394 del 1999.
Nell’articolo 2 viene coerentemente abrogato il decreto interministeriale (Sanità e Finanze) 21 gennaio 1994, che individuava le professioni sanitarie esenti ai fini Iva. Prima di evidenziare le differenze rispetto alla precedente disciplina, è opportuno chiarire quanto disciplinato sia dall’articolo 10, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972, sia dal decreto interministeriale del 1994.
L’articolo 10, n. 18), prevede che sono esenti dall’Iva “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione resa alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”.
Sostanzialmente, il nuovo decreto interministeriale, nel sopprimere il precedente, estende la disposizione di cui al citato articolo 10.
Ciò è in linea con la normativa relativa alle professioni sanitarie, e, più precisamente, con la legge n. 251 del 2000 (articolo 6, comma 1), che ha integrato e raggruppato le figure professionali di cui al Dlgs n. 502 del 1992 (articolo 6, comma 3).
Queste figure sono state recentemente definite dal decreto 29 marzo 2001 del ministro della Salute. Tra esse vi rientrano:
– le professioni sanitarie di carattere infermieristico e di ostetrico
– le professioni sanitarie di natura riabilitativa quali il podologo, il fisioterapista, il logopedista, l’ortottista-assistente di oftalmologia, il terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, il tecnico della riabilitazione psichiatrica, il terapista occupazionale, l’educatore professionale
– le professioni tecnico sanitarie articolate nelle aree tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale. Nella prima vi rientrano il tecnico audiometrista, il tecnico sanitario di laboratorio di biomedica, il tecnico sanitario di radiologia medica, il tecnico di neurofisiopatologia. Nella seconda sono ricompresi il tecnico ortopedico, il tecnico audioprotesista, il tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e per fusione cardiovascolare, l’igienista dentale, il dietista
– le professioni tecniche della prevenzione, tra le quali sono incluse quelle del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, l’assistente sanitario.
Il decreto del 1994 stabiliva l’esenzione dall’Iva per le professioni sanitarie di biologo e psicologo, e, relativamente alle prestazioni rese da terapista della riabilitazione, ortottista, logopedista, massaggiatore e massoterapista diplomato, podologo, soltanto nell’eventualità in cui le stesse fossero state erogate su “prescrizione medica”.
Pertanto, rispetto alle precedenti disposizioni, il decreto attualmente in vigore, oltre ad ampliare le figure professionali a cui si rende applicabile la norma di esenzione, non prevede neanche che alcune di esse possano fruirne soltanto in presenza del rilascio della prescrizione medica.
Infine, un’altra differenza è data dal fatto che, oggi, le prestazioni sanitarie su elencate si considerano esenti dall’Iva, anche se rese da operatori professionisti (italiani e stranieri) che hanno conseguito il titolo in altri Paesi, sempre che gli stessi titoli siano riconosciuti in Italia ai fini dell’esercizio professionale.